Terzo Memorial  

16-06-10

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STATUTO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO DENOMINATA

“GLI AMICI DI LUCA”

 

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dal Codice Civile, è costituita con sede in Taggia (Im), via Periane n. 311, un’associazione non riconosciuta senza scopo di lucro che assume la denominazione di “GLI AMICI DI LUCA”.

ART. 2 SCOPO

L’associazione non ha scopo di lucro ed opera per fini sportivi, musicali, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Per il conseguimento dei propri scopi l’associazione si avvale dell’opera dei propri associati, nonché dell’eventuale collaborazione esterna di persone, enti e soggetti particolarmente qualificati.

ART. 3 OGGETTO

L’associazione senza scopo di lucro “GLI AMICI DI LUCA” si propone di:

- promuovere e sviluppare attività dilettantistiche;

organizzare campionati, tornei, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative in diverse discipline;

- organizzare manifestazioni di vario genere;

- esercitare, senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per il reperimento dei fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali.

ART. 4 ASSOCIATI

L’associazione è costituita dai “soci fondatori”, “soci onorari” e da eventuali altri associati denominati “soci sostenitori” che possono contribuire allo sviluppo della stessa, secondo il suo oggetto e le sue finalità.

Tutti i partecipanti all’associazione assumono la veste di “soci fondatori” o “soci onorari”

(art.5) con uguali diritti e doveri nei confronti dell’Ente, coloro i quali verseranno un contributo simbolico determinato dal Consiglio Direttivo saranno riconosciuti come “soci sostenitori”.   

ART. 5 AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato. Possono diventare associati tutte le persone fisiche purchè accettino i principi del presente Statuto e si impegnino a realizzare gli scopi sociali.

Chi intende essere ammesso come associato deve fare richiesta, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’associazione. Previa delibera, il Consiglio Direttivo potrà nominare soci onorari per un numero illimitato,  i quali non dovranno versare la quota sociale.

ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare direttamente alla vita dell’associazione.

Pertanto essi:

- partecipano alle assemblee, contribuiscono alle iniziative dell’Ente, approvano i consuntivi economici, nominano il consiglio direttivo;

- prestano la propria collaborazione agli organi sociali per la realizzazione delle finalità, degli scopi e delle concrete iniziative programmate dall’associazione.

ART. 7 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Gli associati sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione del programma di attività ad esclusione dei “soci onorari”. Tale quota dovrà essere determinata annualmente dal Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà essere restituita. Coloro che verseranno detta quota saranno riconosciuti come “soci ordinari” o “soci sostenitori”.

Il diritto di voto in assemblea è precluso a coloro che non sono in regola con il versamento della quota sociale.

ART. 8 PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per effetto di:

-  morte dell’associato stesso;

-  recesso dell’associato;

-  esclusione dell’associato deliberata ai sensi del presente Statuto.

ART. 9 ESCLUSIONE DELL’ASSOCIATO

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di inadempimento da parte dell’associato agli obblighi derivanti dalle regole che disciplinano l’associazione, nonché per il caso di comportamenti, posti in essere dal singolo sia nei confronti di altri associati sia verso gli organi sociali, tali da pregiudicare gravemente lo spirito di fattiva collaborazione cui l’ente si ispira.

ART. 10 PERSONALITA’ DELLA PARTECIPAZIONE

La partecipazione all’associazione è assolutamente personalissima. Pertanto la qualità di associato non può essere ceduta e non è trasmissibile né inter vivos né mortis causa, per nessun titolo e/o ragione.

In caso di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un singolo socio, questi non ha diritto ad alcun rimborso e/o indennità, né ha alcuna legittima pretesa sul fondo comune dell’associazione.

ART. 11 FONDO COMUNE

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali contributi o liberalità che pervenissero all’associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali o da eventuali avanzi di gestione. Il fondo comune sarà costituito anche dagli introiti relativi ad attività commerciale messa in essere, senza alcun fine di lucro,dall’associazione per autofinanziamento.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione stessa.

Le attività svolte dagli associati, qualsiasi carica abbiano all’interno dell’associazione, saranno completamente gratuite; non sarà stanziato nessun compenso, al di fuori di eventuali rimborsi spese.

ART. 12 ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale va dal giorno 1 del mese di gennaio di ogni anno al giorno 31 del mese di dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto da presentare all’assemblea degli associati per l’approvazione.

ART. 13 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’associazione:

-          l’assemblea generale;

-          il Consiglio Direttivo;

-          il Presidente;

-          il Vice Presidente;

-          il Dirigente;

-          il Segretario;

-          il Vice Segretario.

ART. 14 ASSEMBLEA GENERALE

L’assemblea generale è composta da tutti gli associati che risultino debitamente iscritti sull’apposito registro tenuto dall’Ente.

ART. 15 PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Possono partecipare alle deliberazioni dell’assemblea tutti gli iscritti all’associazione che alla data della convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa, di eventuali altri contributi o con gli altri obblighi assunti. Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

ART. 16 COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea costituisce l’organo generale dell’associazione.

Essa pertanto:

-          approva il rendiconto economico dell’ente;

-          nomina il consiglio Direttivo

-          delibera sugli altri argomenti che le fossero rimessi dal Consiglio Direttivo.

-          adotta a maggioranza assoluta dei componenti le modificazioni al presente Statuto.

-          delibera sulla revoca per giusta causa di un proprio membro.

ART. 17 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea è convocata dal Presidente dell’Ente.

L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per approvare il rendiconto annuale dell’attività sociale.

L’assemblea è convocata mediante e-mail o altra modalità idonea, all’indirizzo rilasciato al momento dell’iscrizione, inviata almeno quindici giorni prima, contenente l’indicazione del luogo e dell’orario della riunione, nonché del relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso deve essere indicato il giorno di prima e di seconda convocazione.

ART. 18 MAGGIORANZE

In prima convocazione, l’assemblea è validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta (metà più uno) del numero degli associati, ogni associato ha diritto a un solo voto e ha la possibilità di delegare un altro associato.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti con votazione validamente espressa.

In seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei voti validi espressi.

ART. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dura a tempo indeterminato,fino a dimissioni o revoca per giusta causa da parte degli altri membri del Consiglio stesso adottata a maggioranza assoluta. Per giusta causa si intende qualsiasi inadempimento ai doveri di lealtà e correttezza verso l’associazione che incombono all’organo amministrativo.

Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri: il Presidente dell’associazione, il Vice Presidente, il Dirigente, il Segretario e il Vice Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza di almeno tre dei suoi membri e dovranno essere convocate dal Presidente a mezzo e-mail con indicazione dell’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

ART. 20 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- dirige ed amministra l’associazione con possibilità di deliberare il compimento di tutti gli

atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione necessari e/o opportuni per il conseguimento degli scopi dell’associazione;

- nomina ogni cinque anni tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Dirigente, il Segretario e il Vice Segretario;

- cura la redazione del rendiconto annuale dell’attività dell’associazione;

- delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti associati;

- delibera sulla nomina di socio onorario;

- delibera sull’esclusione degli associati;

- nomina per cooptazione i membri del Consiglio Direttivo in sostituzione di quelli che hanno

rinunciato o sono stati revocati o per qualsiasi causa sono venuti a mancare, fermo restando che resti almeno in carica la maggioranza del consiglio stesso.

ART. 21 SOSTITUZIONE DI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo o ragione, e quindi per rinuncia, revoca, decesso e quant’altro, venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, i restanti membri, qualunque sia il loro numero, provvedono alla sostituzione dei mancanti mediante cooptazione di altri associati. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppi

ART. 22 RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE

La rappresentanza dell’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al Presidente.

In caso di duraturo impedimento di questi e fino alla sua sostituzione, avrà potere di rappresentanza esterna il Vice Presidente.

ART. 23 POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dell’associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo e rimane in carica cinque anni. Il Presidente:

-          convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e ne dirige i lavori;

-          convoca l’assemblea generale e ne presiede le riunioni;

ART. 24 VICEPRESIDENTE E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente, incarico affidato ogni cinque anni dal Consiglio Direttivo ad un proprio membro.

Nel caso in cui l’impedimento si protragga nel tempo, in modo tale da assumere i caratteri della definitività, il Presidente dovrà essere sostituito con deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 25 DIRIGENTE

Il Dirigente è nominato ogni cinque anni dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Egli dirige lo svolgimento dei lavori diretti a dar pratica esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo per realizzare le attività di cui all’art. 3 e, per raggiungere tale scopo, può eventualmente affidare incarichi temporanei a singoli associati.

ART. 26 SEGRETARIO E VICESEGRETARIO

Il Segretario ed il Vice Segretario vengono nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri membri ogni cinque anni.

Il Segretario, ed in caso di suo impedimento o mancanza il Vice Segretario,esplica la funzione di tesoriere cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea, tiene aggiornato il libro degli associati e cura la compilazione dei libri contabili. 

ART. 27 RESPONSABILITA’

Delle obbligazioni contratte dall’associazione rispondono personalmente e solidalmente i membri del Consiglio Direttivo che hanno agito in nome e per conto dell’associazione stessa ai sensi dell’art. 38 del Codice Civile.

ART. 28 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti.

Al momento dello scioglimento dell’associazione, qualunque sia la causa, l’eventuale fondo comune sarà devoluto ad altra organizzazione non a scopo di lucro.

ART. 29 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti.

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Ultimo aggiornamento: 27-05-09