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STATUTO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO
DENOMINATA
“GLI AMICI DI LUCA”
ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
Nello spirito della
Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto
dal Codice Civile, è costituita con sede in Taggia (Im), via Periane n.
311, un’associazione non riconosciuta senza scopo di lucro che assume la
denominazione di “GLI AMICI DI LUCA”.
ART. 2 SCOPO
L’associazione non ha
scopo di lucro ed opera per fini sportivi, musicali, ricreativi e
solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Per il conseguimento dei propri scopi l’associazione si avvale
dell’opera dei propri associati, nonché dell’eventuale collaborazione
esterna di persone, enti e soggetti particolarmente qualificati.
ART. 3 OGGETTO
L’associazione senza
scopo di lucro “GLI AMICI DI LUCA” si propone di:
- promuovere e
sviluppare attività dilettantistiche;
organizzare campionati,
tornei, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative in diverse
discipline;
- organizzare
manifestazioni di vario genere;
- esercitare, senza
scopo di lucro, attività di natura commerciale per il reperimento dei
fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali.
ART. 4 ASSOCIATI
L’associazione è
costituita dai “soci fondatori”, “soci onorari” e da eventuali altri
associati denominati “soci sostenitori” che possono contribuire allo
sviluppo della stessa, secondo il suo oggetto e le sue finalità.
Tutti i partecipanti
all’associazione assumono la veste di “soci fondatori” o “soci onorari”
(art.5) con uguali
diritti e doveri nei confronti dell’Ente, coloro i quali verseranno un
contributo simbolico determinato dal Consiglio Direttivo saranno
riconosciuti come “soci sostenitori”.
ART. 5 AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI
Il numero degli
associati è illimitato. Possono diventare associati tutte le persone
fisiche purchè accettino i principi del presente Statuto e si impegnino
a realizzare gli scopi sociali.
Chi intende essere
ammesso come associato deve fare richiesta, al Consiglio Direttivo,
impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli
eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi
dell’associazione. Previa delibera, il Consiglio Direttivo potrà
nominare soci onorari per un numero illimitato, i quali non dovranno
versare la quota sociale.
ART. 6 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Tutti gli associati
hanno diritto a partecipare direttamente alla vita dell’associazione.
Pertanto essi:
- partecipano alle
assemblee, contribuiscono alle iniziative dell’Ente, approvano i
consuntivi economici, nominano il consiglio direttivo;
- prestano la propria
collaborazione agli organi sociali per la realizzazione delle finalità,
degli scopi e delle concrete iniziative programmate dall’associazione.
ART. 7 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
Gli associati sono
tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione
del programma di attività ad esclusione dei “soci onorari”. Tale quota
dovrà essere determinata annualmente dal Consiglio Direttivo ed in ogni
caso non potrà essere restituita. Coloro che verseranno detta quota
saranno riconosciuti come “soci ordinari” o “soci sostenitori”.
Il diritto di voto in
assemblea è precluso a coloro che non sono in regola con il versamento
della quota sociale.
ART. 8 PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
La qualità di associato
si perde per effetto di:
- morte dell’associato stesso;
- recesso dell’associato;
- esclusione dell’associato deliberata ai sensi del presente
Statuto.
ART.
9 ESCLUSIONE DELL’ASSOCIATO
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di
inadempimento da parte dell’associato agli obblighi derivanti dalle
regole che disciplinano l’associazione, nonché per il caso di
comportamenti, posti in essere dal singolo sia nei confronti di altri
associati sia verso gli organi sociali, tali da pregiudicare gravemente
lo spirito di fattiva collaborazione cui l’ente si ispira.
ART.
10 PERSONALITA’ DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione
all’associazione è assolutamente personalissima. Pertanto la qualità di
associato non può essere ceduta e non è trasmissibile né inter vivos né
mortis causa, per nessun titolo e/o ragione.
In caso di scioglimento
del rapporto associativo limitatamente ad un singolo socio, questi non
ha diritto ad alcun rimborso e/o indennità, né ha alcuna legittima
pretesa sul fondo comune dell’associazione.
ART. 11 FONDO COMUNE
Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da
eventuali contributi o liberalità che pervenissero all’associazione per
un miglior conseguimento degli scopi sociali o da eventuali avanzi di
gestione. Il fondo comune sarà costituito anche dagli introiti relativi
ad attività commerciale messa in essere, senza alcun fine di
lucro,dall’associazione per autofinanziamento.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve o capitali
durante la vita dell’associazione stessa.
Le attività svolte dagli associati, qualsiasi carica abbiano
all’interno dell’associazione, saranno completamente gratuite; non sarà
stanziato nessun compenso, al di fuori di eventuali rimborsi spese.
ART. 12 ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale va dal giorno 1 del mese di gennaio di
ogni anno al giorno 31 del mese di dicembre di ogni anno.
Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio
Direttivo predispone il rendiconto da presentare all’assemblea degli
associati per l’approvazione.
ART. 13 ORGANI
SOCIALI
Sono organi dell’associazione:
-
l’assemblea generale;
-
il
Consiglio Direttivo;
-
il
Presidente;
-
il Vice
Presidente;
-
il
Dirigente;
-
il
Segretario;
-
il Vice
Segretario.
ART. 14 ASSEMBLEA
GENERALE
L’assemblea generale è composta da tutti gli associati che
risultino debitamente iscritti sull’apposito registro tenuto dall’Ente.
ART. 15
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Possono partecipare alle deliberazioni dell’assemblea tutti
gli iscritti all’associazione che alla data della convocazione risultino
in regola con il pagamento della quota associativa, di eventuali altri
contributi o con gli altri obblighi assunti. Ogni associato ha diritto
ad un solo voto.
ART. 16 COMPETENZA
DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea costituisce l’organo generale dell’associazione.
Essa pertanto:
-
approva
il rendiconto economico dell’ente;
-
nomina il
consiglio Direttivo
-
delibera
sugli altri argomenti che le fossero rimessi dal Consiglio Direttivo.
-
adotta a
maggioranza assoluta dei componenti le modificazioni al presente Statuto.
-
delibera
sulla revoca per giusta causa di un proprio membro.
ART.
17 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è convocata dal Presidente dell’Ente.
L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per approvare
il rendiconto annuale dell’attività sociale.
L’assemblea è convocata mediante e-mail o altra modalità
idonea, all’indirizzo rilasciato al momento dell’iscrizione, inviata
almeno quindici giorni prima, contenente l’indicazione del luogo e
dell’orario della riunione, nonché del relativo ordine del giorno. Nello
stesso avviso deve essere indicato il giorno di prima e di seconda
convocazione.
ART. 18 MAGGIORANZE
In prima convocazione, l’assemblea è validamente costituita
quando è presente la maggioranza assoluta (metà più uno) del numero
degli associati, ogni associato ha diritto a un solo voto e ha la
possibilità di delegare un altro associato.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti con
votazione validamente espressa.
In seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita
qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera col voto
favorevole della maggioranza dei voti validi espressi.
ART. 19 CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo dura a tempo indeterminato,fino a
dimissioni o revoca per giusta causa da parte degli altri membri del
Consiglio stesso adottata a maggioranza assoluta. Per giusta causa si
intende qualsiasi inadempimento ai doveri di lealtà e correttezza verso
l’associazione che incombono all’organo amministrativo.
Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri: il
Presidente dell’associazione, il Vice Presidente, il Dirigente, il
Segretario e il Vice Segretario.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente
costituite con la presenza di almeno tre dei suoi membri e dovranno
essere convocate dal Presidente a mezzo e-mail con indicazione
dell’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza
dei presenti, ed in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
ART. 20 COMPETENZE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:
- dirige ed amministra l’associazione con possibilità di
deliberare il compimento di tutti gli
atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione
necessari e/o opportuni per il conseguimento degli scopi
dell’associazione;
- nomina ogni cinque anni tra i propri membri il Presidente,
il Vice Presidente, il Dirigente, il Segretario e il Vice Segretario;
- cura la redazione del rendiconto annuale dell’attività
dell’associazione;
- delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti
associati;
- delibera sulla nomina di socio onorario;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- nomina per cooptazione i membri del Consiglio Direttivo in
sostituzione di quelli che hanno
rinunciato o sono stati revocati o per qualsiasi causa sono
venuti a mancare, fermo restando che resti almeno in carica la
maggioranza del consiglio stesso.
ART. 21 SOSTITUZIONE DI
MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo o ragione, e quindi per
rinuncia, revoca, decesso e quant’altro, venissero a mancare uno o più
membri del Consiglio Direttivo, i restanti membri, qualunque sia il loro
numero, provvedono alla sostituzione dei mancanti mediante cooptazione
di altri associati. In caso di parità di voti, il voto del Presidente
vale doppi
ART. 22 RAPPRESENTANZA DELL’ASSOCIAZIONE
La rappresentanza dell’associazione nei confronti dei terzi
ed in giudizio spetta al Presidente.
In caso di duraturo impedimento di questi e fino alla sua
sostituzione, avrà potere di rappresentanza esterna il Vice Presidente.
ART. 23 POTERI DEL PRESIDENTE
Il Presidente dell’associazione viene nominato dal Consiglio
Direttivo e rimane in carica cinque anni. Il Presidente:
-
convoca
le riunioni del Consiglio Direttivo e ne dirige i lavori;
-
convoca
l’assemblea generale e ne presiede le riunioni;
ART. 24 VICEPRESIDENTE E SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE
In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, le sue
funzioni vengono assunte dal Vice Presidente, incarico affidato ogni
cinque anni dal Consiglio Direttivo ad un proprio membro.
Nel caso in cui l’impedimento si protragga nel tempo, in modo
tale da assumere i caratteri della definitività, il Presidente dovrà
essere sostituito con deliberazione del Consiglio Direttivo.
ART. 25 DIRIGENTE
Il Dirigente è nominato ogni cinque anni dal Consiglio
Direttivo tra i propri membri.
Egli dirige lo svolgimento dei lavori diretti a dar pratica
esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo per realizzare le
attività di cui all’art. 3 e, per raggiungere tale scopo, può
eventualmente affidare incarichi temporanei a singoli associati.
ART. 26 SEGRETARIO E VICESEGRETARIO
Il Segretario ed il Vice Segretario vengono nominati dal
Consiglio Direttivo tra i propri membri ogni cinque anni.
Il Segretario, ed in caso di suo impedimento o mancanza il
Vice Segretario,esplica la funzione di tesoriere cura la redazione dei
verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea, tiene
aggiornato il libro degli associati e cura la compilazione dei libri
contabili.
ART. 27
RESPONSABILITA’
Delle obbligazioni contratte dall’associazione rispondono
personalmente e solidalmente i membri del Consiglio Direttivo che hanno
agito in nome e per conto dell’associazione stessa ai sensi dell’art. 38
del Codice Civile.
ART. 28 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato dal
Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti.
Al momento dello scioglimento dell’associazione, qualunque
sia la causa, l’eventuale fondo comune sarà devoluto ad altra
organizzazione non a scopo di lucro.
ART. 29 DISPOSIZIONI
FINALI
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto
valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre
disposizioni di legge vigenti.
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